CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo X›Capo I›Sez. V
Art. 386
Approvazione del conto.
In vigore dal 19 apr 1942
Il giudice tutelare invita il protutore, il minore divenuto maggiore o emancipato, ovvero, secondo le circostanze, il nuovo rappresentante legale a esaminare il conto e a presentare le loro osservazioni.
Se non vi sono osservazioni, il giudice che non trova nel conto irregolarità o lacune lo approva; in caso contrario nega l'approvazione.
Qualora il conto non sia stato presentato o sia impugnata la decisione del giudice tutelare, provvede l'autorità giudiziaria nel contraddittorio degli interessati.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-386