Art. 384
Rimozione e sospensione del tutore.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-384
Rimozione e sospensione del tutore.
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La disposizione attribuisce al giudice tutelare il potere di revocare o sospendere il tutore dal suo incarico. La rimozione può avvenire in presenza di gravi motivi, quali negligenza, abuso di potere, incapacità nell'adempimento dei compiti, atti estranei alla tutela che lo rendano immeritevole o insolvenza. Prima di procedere alla rimozione definitiva, il giudice deve obbligatoriamente ascoltare o convocare formalmente il tutore. Tuttavia, se ricorrono situazioni urgenti che non permettono ritardi, il giudice può disporne immediatamente la sospensione provvisoria.
La norma mira a tutelare gli interessi della persona sottoposta a tutela, consentendo l'allontanamento o il blocco temporaneo del tutore che non svolga adeguatamente il proprio incarico o non risulti più affidabile.
La norma si rivolge al giudice tutelare e a chiunque ricopra l'ufficio di tutore.
Un tutore trascura totalmente la gestione patrimoniale della persona affidatagli e utilizza somme di denaro per scopi personali non autorizzati. Il giudice tutelare lo convoca per chiarimenti e, accertato l'abuso dei poteri e la negligenza, decide di rimuoverlo dall'incarico. Nelle more del procedimento, data l'urgenza, il giudice può provvisoriamente sospenderlo dalle sue funzioni.
Il giudice tutelare ha l'obbligo di sentire o citare il tutore prima di disporne la rimozione. Come conseguenze per le condotte previste, il tutore rischia la sospensione cautelare o la rimozione dall'ufficio.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.