CODICE CIVILELibro PRIMOTitolo XCapo ISez. IV

Art. 384

Rimozione e sospensione del tutore.

In vigore dal 19 apr 1942
Il giudice tutelare può rimuovere dall'ufficio il tutore che si sia reso colpevole di negligenza o abbia abusato dei suoi poteri, o si sia dimostrato inetto nell'adempimento di essi, o sia divenuto immeritevole dell'ufficio per atti anche estranei alla tutela, ovvero sia divenuto insolvente. Il giudice non può rimuovere il tutore se non dopo averlo sentito o citato; può tuttavia sospenderlo dall'esercizio della tutela nei casi che non ammettono dilazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-384

In sintesi

La disposizione attribuisce al giudice tutelare il potere di revocare o sospendere il tutore dal suo incarico. La rimozione può avvenire in presenza di gravi motivi, quali negligenza, abuso di potere, incapacità nell'adempimento dei compiti, atti estranei alla tutela che lo rendano immeritevole o insolvenza. Prima di procedere alla rimozione definitiva, il giudice deve obbligatoriamente ascoltare o convocare formalmente il tutore. Tuttavia, se ricorrono situazioni urgenti che non permettono ritardi, il giudice può disporne immediatamente la sospensione provvisoria.

Perché esiste questa norma

La norma mira a tutelare gli interessi della persona sottoposta a tutela, consentendo l'allontanamento o il blocco temporaneo del tutore che non svolga adeguatamente il proprio incarico o non risulti più affidabile.

A chi si applica

La norma si rivolge al giudice tutelare e a chiunque ricopra l'ufficio di tutore.

Esempio pratico

Un tutore trascura totalmente la gestione patrimoniale della persona affidatagli e utilizza somme di denaro per scopi personali non autorizzati. Il giudice tutelare lo convoca per chiarimenti e, accertato l'abuso dei poteri e la negligenza, decide di rimuoverlo dall'incarico. Nelle more del procedimento, data l'urgenza, il giudice può provvisoriamente sospenderlo dalle sue funzioni.

Adempimenti e conseguenze

Il giudice tutelare ha l'obbligo di sentire o citare il tutore prima di disporne la rimozione. Come conseguenze per le condotte previste, il tutore rischia la sospensione cautelare o la rimozione dall'ufficio.

Domande frequenti

Per quali motivi il giudice tutelare può rimuovere un tutore?Può essere rimosso se negligente, se abusa dei poteri, se risulta inetto, se diventa insolvente o se compie atti, anche estranei alla tutela, che lo rendono immeritevole dell'ufficio.
Il tutore può essere rimosso senza essere stato ascoltato?No, il giudice tutelare non può procedere alla rimozione se prima non ha sentito o formalmente citato il tutore.
In quali casi il giudice può disporre la sospensione temporanea del tutore?La sospensione dall'esercizio della tutela può essere disposta dal giudice nei casi urgenti che non ammettono alcuna dilazione.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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