CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo X›Capo I›Sez. IV
Art. 384
467 / 3261Rimozione e sospensione del tutore.
In vigore dal 19 apr 1942
Il giudice tutelare può rimuovere dall'ufficio il tutore che si sia reso colpevole di negligenza o abbia abusato dei suoi poteri, o si sia dimostrato inetto nell'adempimento di essi, o sia divenuto immeritevole dell'ufficio per atti anche estranei alla tutela, ovvero sia divenuto insolvente.
Il giudice non può rimuovere il tutore se non dopo averlo sentito o citato; può tuttavia sospenderlo dall'esercizio della tutela nei casi che non ammettono dilazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-384