Art. 383
Esonero dall'ufficio.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-383
Esonero dall'ufficio.
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La disposizione stabilisce che il giudice tutelare ha la facoltà di esonerare il tutore dalle sue funzioni in qualsiasi momento. Ciò può avvenire se l'adempimento dei compiti tutelari risulta eccessivamente gravoso per il tutore stesso. Per concedere l'esonero, è inoltre indispensabile che vi sia un'altra persona idonea e pronta a subentrare nell'incarico.
La norma consente di sollevare il tutore dal suo incarico quando l'impegno diventa eccessivo, tutelando al contempo la continuità della cura della persona e del patrimonio attraverso una valida sostituzione.
Si applica al tutore che svolge l'ufficio tutelare e al giudice tutelare competente a disporre l'esonero.
Un tutore trova la gestione dell'incarico eccessivamente onerosa e pesante rispetto alle proprie possibilità personali. Il giudice tutelare valuta la situazione e dispone il suo esonero dall'ufficio, avendo individuato un'altra persona idonea a sostituirlo nell'attività di tutela.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.