CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo X›Capo I›Sez. III
Art. 381
Cauzione.
In vigore dal 19 apr 1942
Il giudice tutelare, tenuto conto della particolare natura ed entità del patrimonio, può imporre al tutore di prestare una cauzione, determinandone l'ammontare e le modalità.
Egli può anche liberare il tutore in tutto o in parte dalla cauzione che avesse prestata.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-381