CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo X›Capo I›Sez. III
Art. 377
Atti compiuti senza l'osservanza delle norme dei precedenti articoli.
In vigore dal 19 apr 1942
Gli atti compiuti senza osservare le norme dei precedenti articoli possono essere annullati su istanza del tutore o del minore o dei suoi eredi o aventi causa.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-377