CODICE CIVILELibro PRIMOTitolo XCapo ISez. III

Art. 377

Atti compiuti senza l'osservanza delle norme dei precedenti articoli.

In vigore dal 19 apr 1942
Gli atti compiuti senza osservare le norme dei precedenti articoli possono essere annullati su istanza del tutore o del minore o dei suoi eredi o aventi causa.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-377

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo