CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo X›Capo I›Sez. III
Art. 373
Titoli al portatore.
In vigore dal 19 apr 1942
Se nel patrimonio del minore si trovano titoli al portatore, il tutore deve farli convertire in nominativi, salvo che il giudice tutelare disponga che siano depositati in cauta custodia.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-373