CODICE CIVILELibro PRIMOTitolo XCapo ISez. III

Art. 368

Omissione della dichiarazione.

In vigore dal 19 apr 1942
Se il tutore, conoscendo il suo credito o le sue ragioni, espressamente interpellato non li ha dichiarati, decade da ogni suo diritto. Qualora, sapendo di essere debitore, non abbia dichiarato fedelmente il proprio debito, può essere rimosso dalla tutela.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-368

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