CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo X›Capo I›Sez. III
Art. 366
Beni amministrati da curatore speciale.
In vigore dal 19 apr 1942
Il tutore deve comprendere nell'inventario generale del patrimonio del minore anche i beni, la cui amministrazione è stata deferita a un curatore speciale. Se questi ha formato un inventario particolare di tali beni, deve rimetterne copia al tutore, il quale lo unirà all'inventario generale.
Il curatore deve anche comunicare al tutore copia dei conti periodici della sua amministrazione, salvo che il disponente lo abbia esonerato.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-366