CODICE CIVILELibro PRIMOTitolo XCapo ISez. III

Art. 367

Dichiarazione di debiti o crediti del tutore.

In vigore dal 19 apr 1942
Il tutore, che ha debiti, crediti o altre ragioni verso il minore, deve esattamente dichiararli prima della chiusura dell'inventario. Il cancelliere o il notaio hanno l'obbligo di interpellarlo al riguardo. Nel caso d'inventario senza opera di cancelliere o di notaio, il tutore è interpellato dal giudice tutelare all'atto del deposito. In ogni caso si fa menzione dell'interpellazione e della dichiarazione del tutore nell'inventario o nel verbale di deposito.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-367

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