CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo X›Capo I›Sez. III
Art. 369
Deposito di titoli e valori.
In vigore dal 19 apr 1942
Il tutore deve depositare il denaro, i titoli di credito al portatore e gli oggetti preziosi esistenti nel patrimonio del minore presso un istituto di credito designato dal giudice tutelare, salvo che questi disponga diversamente per la loro custodia.
Non è tenuto a depositare le somme occorrenti per le spese urgenti di mantenimento e di educazione del minore e per le spese di amministrazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-369