CODICE CIVILELibro PRIMOTitolo XCapo ISez. III

Art. 375

Abrogato

Autorizzazione del tribunale.

In vigore dal 28 feb 2023
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-375

In sintesi

L'articolo 375 del Codice Civile, rubricato 'Autorizzazione del tribunale', non è più in vigore. Il testo originario è stato formalmente cancellato dall'ordinamento giuridico. Di conseguenza, la disposizione non produce più effetti normativi diretti.

Perché esiste questa norma

La norma è stata espressamente abrogata dal legislatore per riordinare la disciplina in materia.

A chi si applica

La norma non si applica più a nessun soggetto in quanto è stata abrogata.

Esempio pratico

Un cittadino o un operatore del diritto che consulta l'articolo 375 del Codice Civile constata che la disposizione è stata soppressa e non può più essere applicata.

Cosa è cambiato

L'articolo 375 è stato abrogato dall'articolo 1, comma 7, lettera b del Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla Legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Domande frequenti

L'articolo 375 del Codice Civile è ancora in vigore?No, l'articolo è stato formalmente abrogato e non fa più parte delle norme vigenti.
Quale provvedimento ha disposto l'abrogazione della norma?L'abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, successivamente modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197.
Il testo dell'articolo contiene prescrizioni attualmente attive?No, il testo indica esclusivamente che la norma è stata abrogata e non contiene precetti operativi.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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