Art. 381 · Cauzione.
CODICE CIVILELibro PRIMOTitolo XCapo ISez. III

Art. 381

464 / 3261

Cauzione.

In vigore dal 19 apr 1942
Il giudice tutelare, tenuto conto della particolare natura ed entità del patrimonio, può imporre al tutore di prestare una cauzione, determinandone l'ammontare e le modalità. Egli può anche liberare il tutore in tutto o in parte dalla cauzione che avesse prestata.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-381