CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo X›Capo I›Sez. III
Art. 381
464 / 3261Cauzione.
In vigore dal 19 apr 1942
Il giudice tutelare, tenuto conto della particolare natura ed entità del patrimonio, può imporre al tutore di prestare una cauzione, determinandone l'ammontare e le modalità.
Egli può anche liberare il tutore in tutto o in parte dalla cauzione che avesse prestata.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-381