Art. 383 · Esonero dall'ufficio.
CODICE CIVILELibro PRIMOTitolo XCapo ISez. IV

Art. 383

466 / 3261

Esonero dall'ufficio.

In vigore dal 19 apr 1942
Il giudice tutelare può sempre esonerare il tutore dall'ufficio, qualora l'esercizio di esso sia al tutore soverchiamente gravoso e vi sia altra persona atta a sostituirlo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-383