CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo X›Capo I›Sez. IV
Art. 383
466 / 3261Esonero dall'ufficio.
In vigore dal 19 apr 1942
Il giudice tutelare può sempre esonerare il tutore dall'ufficio, qualora l'esercizio di esso sia al tutore soverchiamente gravoso e vi sia altra persona atta a sostituirlo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-383