Art. 471
Eredità devolute a minori o interdetti.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-471
Eredità devolute a minori o interdetti.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-471
Questa disposizione stabilisce una regola obbligatoria per l'accettazione dell'eredità destinata a minori o interdetti. Tali soggetti non possono accettare un'eredità in modo puro e semplice, ma devono farlo esclusivamente con beneficio d'inventario. Per procedere regolarmente con l'accettazione, è inoltre richiesto il rispetto di quanto prescritto dagli articoli 321 e 374.
La norma tutela il patrimonio dei soggetti vulnerabili (minori e interdetti), evitando che possano subire conseguenze negative dai debiti ereditari.
Si applica ai minori d'età, agli interdetti e a coloro che li rappresentano o ne curano gli interessi nell'accettazione di un'eredità.
Un bambino minorenne riceve un'eredità a seguito della scomparsa di un parente. Chi lo rappresenta legalmente non può accettare l'eredità direttamente, ma deve procedere con il beneficio d'inventario seguendo le relative disposizioni richiamate dalla legge.
Obbligo di accettare l'eredità esclusivamente con il beneficio d'inventario e necessità di osservare le disposizioni degli articoli 321 e 374.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.