CODICE CIVILELibro SECONDOTitolo ICapo IV

Art. 469

Estensione del diritto di rappresentazione Divisione.

In vigore dal 19 apr 1942
(Estensione del diritto di rappresentazione. Divisione) La rappresentazione ha luogo in infinito, siano uguali o disuguali il grado dei discendenti e il loro numero in ciascuna stirpe. La rappresentazione ha luogo anche nel caso di unicità di stirpe. Quando vi è rappresentazione, la divisione si fa per stirpi. Se uno stipite ha prodotto più rami, la suddivisione avviene per stirpi anche in ciascun ramo, e per capi tra i membri del medesimo ramo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-469

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