CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo I›Capo III
Art. 464
Restituzione dei frutti.
In vigore dal 19 apr 1942
L'indegno è obbligato a restituire i frutti che gli sono pervenuti dopo l'apertura della successione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-464