CODICE CIVILELibro SECONDOTitolo ICapo IV

Art. 468

Soggetti.

In vigore dal 7 feb 2014
La rappresentazione ha luogo, nella linea retta, a favore dei discendenti dei figli, legittimati e adottivi, nonché dei discendenti dei figli del defunto, e, nella linea collaterale, a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto. I discendenti possono succedere per rappresentazione anche se hanno rinunziato all'eredità della persona in luogo della quale subentrano, o sono incapaci o indegni di succedere rispetto a questa.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 14 aprile 1969, n. 79 (in G.U. 1a s.s. 23/04/1969, n. 105), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 468 del Codice civile, a norma dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e negli stessi limiti di cui al predetto art. 467 del Codice civile".
  • Il D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha disposto (con l'art. 68, comma 1) che "All'articolo 468 del codice civile le parole: "legittimi, legittimati e adottivi" sono sostituite dalle seguenti: "anche adottivi"; le parole: "nonche' dei discendenti dei figli naturali del defunto," sono soppresse".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-468

In sintesi

La disposizione stabilisce chi può beneficiare della successione per rappresentazione sia nella linea retta sia nella linea collaterale. In linea retta, il diritto spetta ai discendenti dei figli (inclusi legittimati e adottivi) e ai discendenti dei figli del defunto. In linea collaterale, la rappresentazione opera a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto. Infine, si chiarisce che i discendenti possono succedere anche se hanno rinunciato all'eredità della persona a cui subentrano, oppure se verso di essa risultano incapaci o indegni.

Perché esiste questa norma

La norma individua i soggetti a cui favore opera la successione per rappresentazione, consentendo ai discendenti di subentrare nel luogo e nel grado del loro ascendente.

A chi si applica

Si applica ai discendenti dei figli (anche legittimati e adottivi) e ai discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto che subentrano nella successione.

Esempio pratico

Un genitore muore lasciando un'eredità, ma suo figlio è premorto o ha rinunziato all'eredità. I figli di quest'ultimo (nipoti del defunto) possono subentrare per rappresentazione e succedere direttamente nella quota spettante al padre. Ciò avviene anche nel caso in cui i nipoti abbiano rinunziato all'eredità del proprio padre.

Cosa è cambiato

L'articolo è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 79/1969 della Corte Costituzionale. Successivamente, il primo comma è stato modificato dalla Legge 10 dicembre 2012, n. 219 (art. 1, comma 11) e l'articolo è stato ulteriormente modificato dal Decreto Legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 (art. 68, comma 1).

Domande frequenti

Chi sono i soggetti favoriti dalla rappresentazione in linea retta e collaterale?In linea retta sono favoriti i discendenti dei figli del defunto (inclusi legittimati e adottivi), mentre in linea collaterale sono favoriti i discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto.
I discendenti possono succedere se hanno rinunziato all'eredità della persona a cui subentrano?Sì, la norma prevede espressamente che i discendenti possano succedere per rappresentazione anche se hanno rinunziato all'eredità del soggetto in luogo del quale subentrano.
L'indegnità o l'incapacità verso la persona a cui si subentra impedisce la rappresentazione?No, i discendenti possono succedere anche se sono incapaci o indegni di succedere rispetto alla persona in luogo della quale subentrano.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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