CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo I›Capo III
Art. 465
Indegnità del genitore.
In vigore dal 19 apr 1942
Colui che è escluso per indegnità dalla successione non ha sui beni della medesima, che siano devoluti ai suoi figli, i diritti di usufrutto o di amministrazione che la legge accorda ai genitori.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-465