Art. 465 · Indegnità del genitore.
CODICE CIVILELibro SECONDOTitolo ICapo III

Art. 465

551 / 3261

Indegnità del genitore.

In vigore dal 19 apr 1942
Colui che è escluso per indegnità dalla successione non ha sui beni della medesima, che siano devoluti ai suoi figli, i diritti di usufrutto o di amministrazione che la legge accorda ai genitori.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-465