CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo I›Capo V›Sez. I
Art. 473
Eredità devolute a persone giuridiche o ad associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti.
In vigore dal 13 lug 2000
(Eredità devolute a persone giuridiche o ad associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti).
L'accettazione delle eredità devolute alle persone giuridiche o ad associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti non può farsi che col beneficio d'inventario.
Il presente articolo non si applica alle società.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-473