CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo I›Capo V›Sez. I
Art. 476
Accettazione tacita.
In vigore dal 19 apr 1942
L'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-476