Art. 473 · Eredità devolute a persone giuridiche o ad associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti.
CODICE CIVILELibro SECONDOTitolo ICapo VSez. I

Art. 473

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Eredità devolute a persone giuridiche o ad associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti.

In vigore dal 13 lug 2000
(Eredità devolute a persone giuridiche o ad associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti). L'accettazione delle eredità devolute alle persone giuridiche o ad associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti non può farsi che col beneficio d'inventario. Il presente articolo non si applica alle società.

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