CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo I›Capo IV
Art. 469
556 / 3261Estensione del diritto di rappresentazione Divisione.
In vigore dal 19 apr 1942
(Estensione del diritto di rappresentazione. Divisione)
La rappresentazione ha luogo in infinito, siano uguali o disuguali il grado dei discendenti e il loro numero in ciascuna stirpe.
La rappresentazione ha luogo anche nel caso di unicità di stirpe.
Quando vi è rappresentazione, la divisione si fa per stirpi.
Se uno stipite ha prodotto più rami, la suddivisione avviene per stirpi anche in ciascun ramo, e per capi tra i membri del medesimo ramo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-469