CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo I›Capo V›Sez. I
Art. 471
558 / 3261Eredità devolute a minori o interdetti.
In vigore dal 19 apr 1942
Non si possono accettare le eredità devolute ai minori e agli interdetti, se non col beneficio d'inventario, osservate le disposizioni degli .
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-471