Art. 471 · Eredità devolute a minori o interdetti.
CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo I›Capo V›Sez. I

Art. 471

558 / 3280

Eredità devolute a minori o interdetti.

In vigore dal 19 apr 1942
Non si possono accettare le eredità devolute ai minori e agli interdetti, se non col beneficio d'inventario, osservate le disposizioni degli .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-471