Art. 472 · Eredità devolute a minori emancipati o a inabilitati.
CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo I›Capo V›Sez. I

Art. 472

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Eredità devolute a minori emancipati o a inabilitati.

In vigore dal 19 apr 1942
I minori emancipati e gli inabilitati non possono accettare le eredità, se non col beneficio d'inventario; osservate le disposizioni dell'.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-472