CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo I›Capo V›Sez. I
Art. 472
559 / 3261Eredità devolute a minori emancipati o a inabilitati.
In vigore dal 19 apr 1942
I minori emancipati e gli inabilitati non possono accettare le eredità, se non col beneficio d'inventario; osservate le disposizioni dell'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-472