CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo I›Capo V›Sez. I
Art. 477
564 / 3261Donazione, vendita e cessione dei diritti di successione.
In vigore dal 19 apr 1942
La donazione, la vendita o la cessione, che il chiamato all'eredità faccia dei suoi diritti di successione a un estraneo o a tutti gli altri chiamati o ad alcuno di questi, importa accettazione dell'eredità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-477