CODICE CIVILELibro SECONDOTitolo ICapo VSez. II

Art. 487

Chiamato all'eredità che non è nel possesso di beni.

In vigore dal 19 apr 1942
Il chiamato all'eredità, che non è nel possesso di beni ereditari, può fare la dichiarazione di accettare col beneficio d'inventario fino a che il diritto di accettare non è prescritto. Quando ha fatto la dichiarazione, deve compiere l'inventario nel termine di tre mesi dalla dichiarazione, salva la proroga accordata dall'autorità giudiziaria a norma dell'; in mancanza, è considerato erede puro e semplice. Quando ha fatto l'inventario non preceduto da dichiarazione d'accettazione, questa deve essere fatta nei quaranta giorni successivi al compimento dell'inventario; in mancanza, il chiamato perde il diritto di accettare l'eredità.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-487

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