CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo I›Capo V›Sez. II
Art. 487
574 / 3261Chiamato all'eredità che non è nel possesso di beni.
In vigore dal 19 apr 1942
Il chiamato all'eredità, che non è nel possesso di beni ereditari, può fare la dichiarazione di accettare col beneficio d'inventario fino a che il diritto di accettare non è prescritto.
Quando ha fatto la dichiarazione, deve compiere l'inventario nel termine di tre mesi dalla dichiarazione, salva la proroga accordata dall'autorità giudiziaria a norma dell'; in mancanza, è considerato erede puro e semplice.
Quando ha fatto l'inventario non preceduto da dichiarazione d'accettazione, questa deve essere fatta nei quaranta giorni successivi al compimento dell'inventario; in mancanza, il chiamato perde il diritto di accettare l'eredità.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-487