Art. 500 · Termine per la liquidazione.
CODICE CIVILELibro SECONDOTitolo ICapo VSez. II

Art. 500

587 / 3261

Termine per la liquidazione.

In vigore dal 19 apr 1942
L'autorità giudiziaria, su istanza di alcuno dei creditori o legatari, può assegnare un termine all'erede per liquidare le attività ereditarie e per formare lo stato di graduazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-500