CODICE CIVILELibro PRIMOTitolo IICapo II

Art. 24

Recesso ed esclusione degli associati.

In vigore dal 19 apr 1942
La qualità di associato non è trasmissibile, salvo che la trasmissione sia consentita dall'atto costitutivo o dallo statuto. L'associato può sempre recedere dall'associazione se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purchè sia fatta almeno tre mesi prima. L'esclusione d'un associato non può essere deliberata dall'assemblea che per gravi motivi: l'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione. Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati, nè hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-24

In sintesi

La qualità di associato è personale e non si trasmette ad altri, a meno che non sia espressamente previsto dallo statuto o dall'atto costitutivo. Chi fa parte dell'associazione può recedere liberamente, salvo vincoli temporali, comunicandolo per iscritto agli amministratori con almeno tre mesi di anticipo rispetto alla fine dell'anno. L'assemblea può escludere un associato solo per gravi motivi, e contro tale decisione l'interessato può rivolgersi al giudice entro sei mesi dalla notifica. Chi esce dall'associazione non ha diritto alla restituzione dei contributi versati né a quote del patrimonio comune.

Perché esiste questa norma

La norma disciplina la cessazione del rapporto associativo, tutelando sia la libertà del singolo di uscire dall'ente o di difendersi da un'esclusione ingiustificata, sia l'integrità del patrimonio e dell'organizzazione dell'associazione.

A chi si applica

Si applica a tutti gli associati, agli amministratori e alle assemblee delle associazioni.

Esempio pratico

Un membro di un'associazione decide di andarsene e invia una comunicazione scritta agli amministratori con quattro mesi di anticipo sulla fine dell'anno. Il suo recesso diventa effettivo al termine dell'anno solare, senza che egli possa richiedere indietro le quote associative già versate o pretendere beni dell'ente.

Adempimenti e conseguenze

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori con preavviso di almeno tre mesi prima della fine dell'anno; l'esclusione richiede la delibera assembleare per gravi motivi; l'impugnazione giudiziale dell'esclusione deve essere proposta entro sei mesi dalla notifica della delibera.

Domande frequenti

Come e quando deve essere comunicato il recesso dall'associazione?Il recesso deve essere comunicato per iscritto agli amministratori. Ha effetto allo scadere dell'anno in corso, purché la dichiarazione sia inviata con almeno tre mesi di anticipo.
Un associato può essere escluso liberamente dall'assemblea?No, l'esclusione può essere deliberata dall'assemblea soltanto in presenza di gravi motivi. L'associato escluso può comunque impugnare la decisione davanti all'autorità giudiziaria entro sei mesi dalla notifica.
Chi cessa di far parte dell'associazione può riavere i soldi versati?No, gli associati che recedono, vengono esclusi o cessano comunque il rapporto non possono chiedere la restituzione dei contributi versati né vantano diritti sul patrimonio dell'ente.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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