Art. 24
Recesso ed esclusione degli associati.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-24
Recesso ed esclusione degli associati.
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La qualità di associato è personale e non si trasmette ad altri, a meno che non sia espressamente previsto dallo statuto o dall'atto costitutivo. Chi fa parte dell'associazione può recedere liberamente, salvo vincoli temporali, comunicandolo per iscritto agli amministratori con almeno tre mesi di anticipo rispetto alla fine dell'anno. L'assemblea può escludere un associato solo per gravi motivi, e contro tale decisione l'interessato può rivolgersi al giudice entro sei mesi dalla notifica. Chi esce dall'associazione non ha diritto alla restituzione dei contributi versati né a quote del patrimonio comune.
La norma disciplina la cessazione del rapporto associativo, tutelando sia la libertà del singolo di uscire dall'ente o di difendersi da un'esclusione ingiustificata, sia l'integrità del patrimonio e dell'organizzazione dell'associazione.
Si applica a tutti gli associati, agli amministratori e alle assemblee delle associazioni.
Un membro di un'associazione decide di andarsene e invia una comunicazione scritta agli amministratori con quattro mesi di anticipo sulla fine dell'anno. Il suo recesso diventa effettivo al termine dell'anno solare, senza che egli possa richiedere indietro le quote associative già versate o pretendere beni dell'ente.
La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori con preavviso di almeno tre mesi prima della fine dell'anno; l'esclusione richiede la delibera assembleare per gravi motivi; l'impugnazione giudiziale dell'esclusione deve essere proposta entro sei mesi dalla notifica della delibera.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.