CODICE CIVILELibro PRIMOTitolo IICapo II

Art. 20

Convocazione dell'assemblea delle associazioni.

In vigore dal 19 apr 1942
L'assemblea delle associazioni deve essere convocata dagli amministratori una volta l'anno per l'approvazione del bilancio. L'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal presidente del tribunale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-20

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