CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo II›Capo II
Art. 15
Revoca dell'atto costitutivo della fondazione.
In vigore dal 19 apr 1942
L'atto di fondazione può essere revocato dal fondatore fino a quando non sia intervenuto il riconoscimento ovvero il fondatore non abbia fatto iniziare l'attività dell'opera da lui disposta.
La facoltà di revoca non si trasmette agli eredi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-15