CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo II›Capo I
Art. 11
Persone giuridiche pubbliche.
In vigore dal 19 apr 1942
Le provincie e i comuni, nonché gli enti pubblici riconosciuti come persone giuridiche godono dei diritti secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-11