CODICE CIVILELibro PRIMOTitolo I

Art. 10

Abuso dell'immagine altrui.

In vigore dal 19 apr 1942
Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-10

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