CODICE CIVILELibro PRIMOTitolo IICapo I

Art. 12

Abrogato

Persone giuridiche private.

In vigore dal 22 dic 2000
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 10 FEBBRAIO 2000, N. 361

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-12

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