Art. 16
Atto costitutivo e statuto. Modificazioni.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-16
Atto costitutivo e statuto. Modificazioni.
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L'articolo definisce i contenuti obbligatori dell'atto costitutivo e dello statuto di enti come associazioni e fondazioni, tra cui denominazione, scopo, patrimonio, sede e regole di amministrazione. Per le associazioni è richiesta la specificazione di diritti, doveri e requisiti di ammissione dei membri, mentre per le fondazioni occorre indicare come vengono erogate le rendite. Tali documenti possono inoltre contenere disposizioni facoltative su estinzione dell'ente, devoluzione del patrimonio e, per le sole fondazioni, regole sulla loro trasformazione. Il terzo comma della norma originaria risulta abrogato.
La norma stabilisce gli elementi essenziali e facoltativi che devono essere presenti nei documenti fondamentali degli enti per garantirne il corretto funzionamento, l'organizzazione e la trasparenza.
La disposizione si applica agli enti del libro primo del codice civile, in particolare a coloro che costituiscono o amministrano associazioni e fondazioni.
Un gruppo di cittadini decide di fondare un'associazione culturale e deve redigere l'atto costitutivo e lo statuto. Nel testo dovranno obbligatoriamente indicare il nome dell'ente, lo scopo prefissato, la sede legale, il patrimonio iniziale, le regole di gestione interna, nonché i diritti, i doveri e i requisiti per l'ingresso dei futuri associati.
Obbligo di inserire nell'atto costitutivo e nello statuto la denominazione, lo scopo, il patrimonio, la sede, le norme di ordinamento e amministrazione, nonché i requisiti specifici previsti per associazioni o fondazioni; il testo non prevede espressamente sanzioni.
Con il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 (in particolare con l'articolo 11, comma 1, lettera b) è stato abrogato il terzo comma dell'articolo 16.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.