CODICE CIVILELibro PRIMOTitolo IICapo II

Art. 16

Atto costitutivo e statuto. Modificazioni.

In vigore dal 22 dic 2000
L'atto costitutivo e lo statuto devono contenere la denominazione dell'ente, l'indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, nonché le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione. Devono anche determinare, quando trattasi di associazioni, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione; e, quando trattasi di fondazioni, i criteri e le modalità di erogazione delle rendite. L'atto costitutivo e lo statuto possono inoltre contenere le norme relative alla estinzione dell'ente e alla devoluzione del patrimonio, e, per le fondazioni, anche quelle relative alla loro trasformazione. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 10 FEBBRAIO 2000, N. 361.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-16

In sintesi

L'articolo definisce i contenuti obbligatori dell'atto costitutivo e dello statuto di enti come associazioni e fondazioni, tra cui denominazione, scopo, patrimonio, sede e regole di amministrazione. Per le associazioni è richiesta la specificazione di diritti, doveri e requisiti di ammissione dei membri, mentre per le fondazioni occorre indicare come vengono erogate le rendite. Tali documenti possono inoltre contenere disposizioni facoltative su estinzione dell'ente, devoluzione del patrimonio e, per le sole fondazioni, regole sulla loro trasformazione. Il terzo comma della norma originaria risulta abrogato.

Perché esiste questa norma

La norma stabilisce gli elementi essenziali e facoltativi che devono essere presenti nei documenti fondamentali degli enti per garantirne il corretto funzionamento, l'organizzazione e la trasparenza.

A chi si applica

La disposizione si applica agli enti del libro primo del codice civile, in particolare a coloro che costituiscono o amministrano associazioni e fondazioni.

Esempio pratico

Un gruppo di cittadini decide di fondare un'associazione culturale e deve redigere l'atto costitutivo e lo statuto. Nel testo dovranno obbligatoriamente indicare il nome dell'ente, lo scopo prefissato, la sede legale, il patrimonio iniziale, le regole di gestione interna, nonché i diritti, i doveri e i requisiti per l'ingresso dei futuri associati.

Adempimenti e conseguenze

Obbligo di inserire nell'atto costitutivo e nello statuto la denominazione, lo scopo, il patrimonio, la sede, le norme di ordinamento e amministrazione, nonché i requisiti specifici previsti per associazioni o fondazioni; il testo non prevede espressamente sanzioni.

Cosa è cambiato

Con il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 (in particolare con l'articolo 11, comma 1, lettera b) è stato abrogato il terzo comma dell'articolo 16.

Domande frequenti

Quali elementi devono essere sempre presenti nell'atto costitutivo e nello statuto di un ente?Devono sempre contenere la denominazione dell'ente, l'indicazione dello scopo, del patrimonio, della sede, nonché le norme relative all'ordinamento e all'amministrazione.
Quali informazioni specifiche sono richieste rispettivamente per associazioni e fondazioni?Per le associazioni devono essere determinati i diritti, gli obblighi e le condizioni di ammissione degli associati; per le fondazioni devono essere indicati i criteri e le modalità di erogazione delle rendite.
È obbligatorio inserire nello statuto le regole sull'estinzione dell'ente?No, l'inserimento delle norme relative all'estinzione dell'ente, alla devoluzione del patrimonio e all'eventuale trasformazione delle fondazioni è una facoltà prevista dalla norma, non un obbligo vincolante.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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