CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo II›Capo II
Art. 19
Limitazioni del potere di rappresentanza.
In vigore dal 19 apr 1942
Le limitazioni del potere di rappresentanza, che non risultano dal registro indicato nell', non possono essere opposte ai terzi, salvo che si provi che essi ne erano a conoscenza.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-19