CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo II›Capo II
Art. 22
Azioni di responsabilità contro gli amministratori.
In vigore dal 19 apr 1942
Le azioni di responsabilità contro gli amministratori delle associazioni per fatti da loro compiuti sono deliberate dall'assemblea e sono esercitate dai nuovi amministratori o dai liquidatori.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-22