CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo II›Capo II
Art. 22
53 / 3261Azioni di responsabilità contro gli amministratori.
In vigore dal 19 apr 1942
Le azioni di responsabilità contro gli amministratori delle associazioni per fatti da loro compiuti sono deliberate dall'assemblea e sono esercitate dai nuovi amministratori o dai liquidatori.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-22