Art. 22 · Azioni di responsabilità contro gli amministratori.
CODICE CIVILELibro PRIMOTitolo IICapo II

Art. 22

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Azioni di responsabilità contro gli amministratori.

In vigore dal 19 apr 1942
Le azioni di responsabilità contro gli amministratori delle associazioni per fatti da loro compiuti sono deliberate dall'assemblea e sono esercitate dai nuovi amministratori o dai liquidatori.
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