CODICE CIVILELibro PRIMOTitolo IICapo II

Art. 27

Estinzione della persona giuridica.

In vigore dal 22 dic 2000
Oltre che per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, la persona giuridica si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile. Le associazioni si estinguono inoltre quando tutti gli associati sono venuti a mancare. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 10 FEBBRAIO 2000, N. 361.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-27

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