CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo II›Capo II
Art. 27
Estinzione della persona giuridica.
In vigore dal 22 dic 2000
Oltre che per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, la persona giuridica si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile.
Le associazioni si estinguono inoltre quando tutti gli associati sono venuti a mancare.
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 10 FEBBRAIO 2000, N. 361.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-27