CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo II›Capo II
Art. 30
Liquidazione.
In vigore dal 19 apr 1942
Dichiarata l'estinzione della persona giuridica o disposto lo scioglimento dell'associazione, si procede alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di attuazione del codice.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-30