CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo II›Capo II
Art. 26
Coordinamento di attività e unificazione di amministrazione.
In vigore dal 19 apr 1942
L'autorità governativa può disporre il coordinamento dell'attività di più fondazioni ovvero l'unificazione della loro amministrazione, rispettando, per quanto è possibile, la volontà del fondatore.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-26