Art. 26 · Coordinamento di attività e unificazione di amministrazione.
CODICE CIVILELibro PRIMOTitolo IICapo II

Art. 26

57 / 3261

Coordinamento di attività e unificazione di amministrazione.

In vigore dal 19 apr 1942
L'autorità governativa può disporre il coordinamento dell'attività di più fondazioni ovvero l'unificazione della loro amministrazione, rispettando, per quanto è possibile, la volontà del fondatore.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-26