CODICE CIVILELibro PRIMOTitolo IICapo II

Art. 21

Deliberazioni dell'assemblea.

In vigore dal 19 apr 1942
Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-21

In sintesi

L'assemblea decide a maggioranza con la presenza di almeno metà degli associati, ma in seconda convocazione la decisione è valida a prescindere dal numero dei presenti. Gli amministratori non possono votare quando si approva il bilancio o si decide sulla loro responsabilità. Per modificare l'atto costitutivo o lo statuto servono la presenza di almeno tre quarti degli associati e la maggioranza dei voti dei presenti, salvo diversa disposizione. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio è invece richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Perché esiste questa norma

La norma stabilisce le regole e le maggioranze necessarie per garantire che le decisioni dell'assemblea siano valide, tutelando la corretta partecipazione dei membri ed evitando conflitti di interesse.

A chi si applica

Si applica alle associazioni, ai loro associati e agli amministratori chiamati a deliberare in assemblea.

Esempio pratico

Un'associazione deve approvare il bilancio annuale durante la riunione dell'assemblea. In questa occasione, i membri che ricoprono anche il ruolo di amministratori non possono esprimere il proprio voto sulla delibera. La votazione viene quindi effettuata e approvata a maggioranza dai restanti associati presenti.

Adempimenti e conseguenze

Divieto di voto per gli amministratori nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità; rispetto dei quorum costitutivi e deliberativi previsti per la validità delle decisioni.

Domande frequenti

Cosa succede se in seconda convocazione partecipano pochi associati?La deliberazione dell'assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
Gli amministratori possono votare sull'approvazione del bilancio?No, nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.
Quale maggioranza serve per sciogliere l'associazione?Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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