Art. 21
Deliberazioni dell'assemblea.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-21
Deliberazioni dell'assemblea.
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L'assemblea decide a maggioranza con la presenza di almeno metà degli associati, ma in seconda convocazione la decisione è valida a prescindere dal numero dei presenti. Gli amministratori non possono votare quando si approva il bilancio o si decide sulla loro responsabilità. Per modificare l'atto costitutivo o lo statuto servono la presenza di almeno tre quarti degli associati e la maggioranza dei voti dei presenti, salvo diversa disposizione. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio è invece richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
La norma stabilisce le regole e le maggioranze necessarie per garantire che le decisioni dell'assemblea siano valide, tutelando la corretta partecipazione dei membri ed evitando conflitti di interesse.
Si applica alle associazioni, ai loro associati e agli amministratori chiamati a deliberare in assemblea.
Un'associazione deve approvare il bilancio annuale durante la riunione dell'assemblea. In questa occasione, i membri che ricoprono anche il ruolo di amministratori non possono esprimere il proprio voto sulla delibera. La votazione viene quindi effettuata e approvata a maggioranza dai restanti associati presenti.
Divieto di voto per gli amministratori nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità; rispetto dei quorum costitutivi e deliberativi previsti per la validità delle decisioni.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.