CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo II›Capo II
Art. 17
AbrogatoAcquisto di immobili e accettazione di donazioni, eredità e legati.
In vigore dal 18 mag 1997
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 MAGGIO 1997, N. 127
Note all'articolo
- La L. 15 maggio 1997, n. 127 ha disposto (con l'art. 13, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle acquisizioni deliberate o verificatesi in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-17