CODICE CIVILELibro PRIMOTitolo IICapo II

Art. 14

Atto costitutivo.

In vigore dal 19 apr 1942
Le associazioni e le fondazioni devono essere costituite con atto pubblico. La fondazione può essere disposta anche con testamento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-14

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