CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo II›Capo II
Art. 14
Atto costitutivo.
In vigore dal 19 apr 1942
Le associazioni e le fondazioni devono essere costituite con atto pubblico.
La fondazione può essere disposta anche con testamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-14