Art. 17 · Acquisto di immobili e accettazione di donazioni, eredità e legati.
CODICE CIVILELibro PRIMOTitolo IICapo II

Art. 17

Abrogato48 / 3261

Acquisto di immobili e accettazione di donazioni, eredità e legati.

In vigore dal 18 mag 1997
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 MAGGIO 1997, N. 127

Note all'articolo

  • La L. 15 maggio 1997, n. 127 ha disposto (con l'art. 13, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle acquisizioni deliberate o verificatesi in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-17