CODICE CIVILELibro PRIMOTitolo IICapo II

Art. 29

Divieto di nuove operazioni.

In vigore dal 19 apr 1942
Gli amministratori non possono compiere nuove operazioni, appena è stato loro comunicato il provvedimento che dichiara l'estinzione della persona giuridica o il provvedimento con cui l'autorità, a norma di legge, ha ordinato lo scioglimento dell'associazione, o appena è stata adottata dall'assemblea la deliberazione di scioglimento dell'associazione medesima. Qualora trasgrediscano a questo divieto, assumono responsabilità personale e solidale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-29

In sintesi

La disposizione stabilisce che gli amministratori devono astenersi dal compiere nuove operazioni non appena viene deliberato o comunicato lo scioglimento o l'estinzione dell'ente. Questo divieto scatta sia in caso di provvedimento dell'autorità che dichiara l'estinzione o ordina lo scioglimento, sia a seguito della delibera assembleare di scioglimento. L'attività ordinaria deve quindi fermarsi immediatamente. Se gli amministratori violano questo divieto continuando a operare, ne rispondono direttamente con il proprio patrimonio personale e in modo solidale tra loro.

Perché esiste questa norma

La norma mira a tutelare l'integrità del patrimonio dell'ente e i diritti dei terzi, bloccando l'avvio di nuove attività non appena si verifica una causa di estinzione o scioglimento.

A chi si applica

Si applica agli amministratori di persone giuridiche e di associazioni in fase di scioglimento o estinzione.

Esempio pratico

L'assemblea di un'associazione vota lo scioglimento dell'ente. Subito dopo la delibera, un amministratore stipula comunque un nuovo contratto di fornitura per conto dell'ente. L'amministratore sarà tenuto a rispondere personalmente e in solido con i propri beni per tale obbligazione.

Adempimenti e conseguenze

Obbligo per gli amministratori di non compiere nuove operazioni; in caso di trasgressione, sanzione consistente nell'assunzione della responsabilità personale e solidale.

Domande frequenti

Da quale momento preciso scatta il divieto di compiere nuove operazioni?Il divieto scatta non appena agli amministratori viene comunicato il provvedimento di estinzione o di scioglimento ordinato dall'autorità, oppure appena l'assemblea adotta la delibera di scioglimento.
Cosa accade se gli amministratori violano il divieto?Se gli amministratori trasgrediscono il divieto compiendo nuove operazioni, assumono una responsabilità personale e solidale per gli atti compiuti.
Quali provvedimenti dell'autorità fanno sorgere il divieto per gli amministratori?Fanno sorgere il divieto il provvedimento che dichiara l'estinzione della persona giuridica e quello con cui l'autorità, a norma di legge, ordina lo scioglimento dell'associazione.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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