Art. 29
Divieto di nuove operazioni.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-29
Divieto di nuove operazioni.
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La disposizione stabilisce che gli amministratori devono astenersi dal compiere nuove operazioni non appena viene deliberato o comunicato lo scioglimento o l'estinzione dell'ente. Questo divieto scatta sia in caso di provvedimento dell'autorità che dichiara l'estinzione o ordina lo scioglimento, sia a seguito della delibera assembleare di scioglimento. L'attività ordinaria deve quindi fermarsi immediatamente. Se gli amministratori violano questo divieto continuando a operare, ne rispondono direttamente con il proprio patrimonio personale e in modo solidale tra loro.
La norma mira a tutelare l'integrità del patrimonio dell'ente e i diritti dei terzi, bloccando l'avvio di nuove attività non appena si verifica una causa di estinzione o scioglimento.
Si applica agli amministratori di persone giuridiche e di associazioni in fase di scioglimento o estinzione.
L'assemblea di un'associazione vota lo scioglimento dell'ente. Subito dopo la delibera, un amministratore stipula comunque un nuovo contratto di fornitura per conto dell'ente. L'amministratore sarà tenuto a rispondere personalmente e in solido con i propri beni per tale obbligazione.
Obbligo per gli amministratori di non compiere nuove operazioni; in caso di trasgressione, sanzione consistente nell'assunzione della responsabilità personale e solidale.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.