CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo II›Capo II
Art. 16
47 / 3261Atto costitutivo e statuto. Modificazioni.
In vigore dal 22 dic 2000
L'atto costitutivo e lo statuto devono contenere la denominazione dell'ente, l'indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, nonché le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione. Devono anche determinare, quando trattasi di associazioni, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione; e, quando trattasi di fondazioni, i criteri e le modalità di erogazione delle rendite.
L'atto costitutivo e lo statuto possono inoltre contenere le norme relative alla estinzione dell'ente e alla devoluzione del patrimonio, e, per le fondazioni, anche quelle relative alla loro trasformazione.
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 10 FEBBRAIO 2000, N. 361.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-16